11 maggio 2022
A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio fino al 31 dicembre 2021;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022.
Per presentare l'istanza rivolgiti agli uffici di Pedemontana Servizi: segreteria@pedemontana-servizi.it / +39 0424 017652
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