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19 gennaio 2022

Covid-19, le nuove disposizioni per isolamento e quarantena

Covid-19, le nuove disposizioni per isolamento e quarantena

 

 

Cambiano le regole per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19 e per i contagiati.

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 e con l’applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021, cambiano le regole in materia di quarantena, isolamento e tamponi.

 

Al fine di evitare il rischio di blocco per le attività essenziali, derivante dalla diffusione del contagio causato dalla variante Omicron, le nuove disposizioni non riguardano solo la quarantena, ma anche il Super Green pass o “Green pass rafforzato” che si estende quasi ovunque dal 10 gennaio 2022, necessario anche per i mezzi di trasporto pubblico locale e gli alberghi.

 

Le nuove regole per isolamento e quarantena:

Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, dell’11 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 la durata dell’isolamento è pari a:

- casi positivi asintomatici: 10 giorni dalla comparsa della positività (mediante test o tampone); l’isolamento si riduce a 7 giorni per i soggetti con terza dose di vaccino, 2 dosi da meno 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni.

- casi positivi sintomatici: 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui 3 senza sintomi, per i soggetti non vaccinati, in possesso di ciclo vaccinale incompleto, 2 dosi da più di 120 giorni, o guariti da più di 120 giorni. Nel caso di soggetti sintomatici con terza dose di vaccino, 2 dosi da meno 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni, i giorni di isolamento si riducono a 7 con almeno 3 giorni senza sintomi.

 

Per entrambi i casi è previsto un test molecolare o antigenico rapido obbligatorio alla fine dell’isolamento da effettuarsi presso le ULSS territoriali di competenza (non in farmacia).

 

 

Quando si configura un contatto stretto?

In base alla definizione fornita dal Ministero della Salute, il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID- 19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;

- sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

 

Un lavoratore in quarantena o isolamento può lavorare?

 

In base alle disposizioni previste dal messaggio INPS n° 3653 del 9/10/2020, un dipendente in isolamento non può lavorare, deve presentare certificato medico di malattia, in quanto affetto da morbilità e pertanto inibito all’attività lavorativa.

Solo nel caso di lavoratori positivi di lungo periodo, oltre 21 giorni senza sintomi, ma con tampone ancora positivo, il datore di lavoro può richiedere di prestare attività lavorativa, esclusivamente in modalità smart.

Diverso invece è il caso della quarantena: un dipendente in quarantena è tenuto a prestare attività lavorativa se l’azienda può adibirlo a smart working.

In questo caso, pertanto, il dipendente non può presentare certificato medico di malattia e, nel caso cui lo presentasse, il lavoratore deve chiedere al medico di base la chiusura della malattia stessa.

Nel caso in cui invece l’azienda non possa adibire il lavoratore alla modalità agile, sarà necessario produrre certificato medico di malattia.

 

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